Ultimo aggiornamento:7 maggio 2026 alle ore 16:49
Nel nostro Paese a tutti i cittadini maggiorenni è offerta la possibilità (non l’obbligo) di dichiarare il proprio consenso o la propria opposizione in materia di donazione di organi e tessuti dopo la morte attraverso le seguenti modalità:
La dichiarazione di volontà resa ad un’Azienda Sanitaria, al Comune e all’AIDO è registrata direttamente nel Sistema Informativo Trapianti (SIT), il database del Centro Nazionale Trapianti che è consultabile dal personale autorizzato 24 ore su 24.
Nel caso in cui la persona non abbia rilasciato in vita una dichiarazione in merito alla donazione di organi e tessuti, il prelievo è consentito solo se i familiari aventi diritto (nell’ordine: coniuge non separato o convivente more-uxorio, figli maggiorenni, genitore, rappresentante legale) non si oppongono alla donazione
In caso di minori sono sempre entrambi i genitori a decidere: se anche solo uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato.
Diritto fondamentale del donatore è la tutela della sua volontà: ciò significa che nessuno può opporsi nel caso egli abbia espresso in vita il proprio assenso o il proprio dissenso alla donazione.
Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l’ultima dichiarazione resa in ordine di tempo secondo le normative previste.
La donazione di organi e tessuti può avvenire dopo la morte (da cadavere) o in vita (da vivente).
Non ci sono limiti di età veri e propri (tranne per i tessuti), la possibilità di donazione dipende dallo stato di salute del donatore.
Prima del prelievo, comunque, i medici esaminano l’idoneità di organi e tessuti.