Ultimo aggiornamento:28 ottobre 2026 alle ore 03:52
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 e Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 e ss.mm.ii.
L’accesso civico cd. “semplice” è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi dell’art. 5, 1° comma del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i., nel caso in cui abbiano omesso di renderli disponibili nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Entro 30 giorni dal ricevimento, l’IRCCS San Gerardo provvederà alla pubblicazione del documento nel proprio sito web, dell’informazione o del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento al link di riferimento.
Soggetti legittimati:
Chiunque ha diritto di richiedere dati, documenti o informazioni, oggetto di obbligo di pubblicazione.
Requisiti:
Non sono richiesti requisiti e la richiesta non deve essere motivata.
Responsabile:
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dott. Leonardo Tozza
Recapiti:
Email: leonardo.tozza@irccs-sangerardo.it
PEC: protocollo@pec.irccs-sangerardo.it
Tel. 039 233 1
Scarica il modulo per la richiesta di accesso “semplice”
TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO
Nei casi di ritardo o di mancata risposta, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo ai sensi dell’art.2, co 9 bis della L. 241/1990 e s.m.i., identificato nella persona del Capo del Dipartimento Amministrativo dell’IRCCS San Gerardo, il quale, verificata la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, entro 15 giorni, provvede alla pubblicazione e contestualmente ad informare il richiedente.
Recapiti:
Tel. 039 233 1
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di richiedere documenti e dati delle Pubbliche Amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del dell’art. 5, 2° comma del Decreto Legislativo n. 33/2013e s.m.i..
Soggetti legittimati:
Chiunque ha diritto di richiedere dati, documenti o informazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione. L'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, è gratuito e non deve essere motivato.
Requisiti:
La richiesta non deve essere motivata, ma deve identificare in modo chiaro i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Esclusioni e limiti all'accesso civico generalizzato
L'accesso civico è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:
L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
Responsabile:
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Recapiti:
Email: urp@irccs-sangerardo.it
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) e ss.mm.ii.
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
L'IRCCS San Gerardo al fine di garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, in conformità con le vigenti normative in materia, assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi della Fondazione. Per “diritto di accesso” si intende il diritto degli interessati di prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi.
Le misure organizzative volte a garantire l’esercizio del diritto di accesso sono state adottate dalla Fondazione con uno specifico regolamento approvato con deliberazione n. 1114 del 19.6.2018.